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D.M. 15/05/20063. Le modalità operative per il rilascio del duplicato del certificato di circolazione sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. 4. Se il titolare del certificato di circolazione è un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4. Art. 6. - Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento della targa 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza au- D.M. 15/05/2006 – Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori. tomobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono contestualmente all'istanza. Quest'ultima è presentata unitamente alla ricevuta di resa denuncia, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art, 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuta denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione della targa, nonchè all'attestazione di versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa. 2. In caso di deterioramento della targa, l'intestatario richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazionee di una nuova targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a contestualmente all'istanza. Quest'ultima è presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante che l'intestatario ha provveduto alla distruzione della targa deteriorata, nonchè alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa. 3. Le modalità operative per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. 4. Se il titolare del certificato di circolazione è un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4. Art. 7. - Aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della residenza dell'intestatario 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 252, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, l'intestatario richiede l'aggiornamento del certificato di circolazione ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono, contestualmente all'istanza, al rilascio di un tagliando autoadesivo recante la nuova residenza. L'istanza è presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuto trasferimento della residenza, nonchè alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 n. 3. Le modalità operative sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. Art. 8. - Abilitazione dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264, e successive modificazioni e integrazioni 1. Le imprese di consulenza automobilistica che intendono svolgere le attività relative al rilascio dei certificati di circolazione dei ciclomotori e delle relative targhe, presentano apposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede. 2. L'UMC accoglie la domanda e consente il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, dopo aver verificato che l'impresa di consulenza automobilistica a) è abilitata alla procedura di prenotazione telematica, denominata «prenotamotorizzazione », da almeno tre mesi alla data della domanda di cui al comma 1, con un collegamento telematico privo di concentratori intermedi b) è dotata di idonea stampante. 3. Con il consenso al collegamento è assegnato, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di circolazione, di targhe e di tagliandi sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa di consulenza automobilistica. Quest'ultima adotta ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi graduati in relazione alla quan-tità di materiali da custodire, la conservazione e la custodia dei certificati di circolazione, delle targhe e dei tagliandi e di ogni altro materiale, assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati secondo le modalità indicate con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. 4. L'impresa di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2 espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna di cui all'art. 251, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 ed è tenuta a rimuoverla durante il periodo di sospensione del collegamento telematico di cui al comma 11. 5. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui al comma 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l'identità dell'istante, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità dell'istanza e della relativa documentazione alle vigenti disposizioni, ivi compreso l'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti, e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti non sono prese in considerazione. D.M. 15/05/2006 – Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori. 6. Il Centro elaborazione dati, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa del documento richiesto e associa, a seconda dei casi, il certificato di circolazione ad un numero di targa che sia già in possesso dell'utente e che non risulti già associato ad un altro ciclomotore ovvero al primo numero di targa del lotto assegnato all'impresa di consulenza automobilistica abilitata. 7. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata chiede al Centro elaborazione dati, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti rilasciati dalla stessa impresa nella giornata. Il Centro elaborazione dati provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'UMC competente per territorio. 8. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza abilitata consegna al competente UMC l'elenco dei documenti rilasciati corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente e le attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti. L'UMC controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle. 9. Il documento si considera regolarmente rilasciato quando l'elenco in cui esso compare, unitamente all'istanza dell'utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC nel termine di cui al comma 8 e risultino conformi alle vigenti norme di legge e regolamentari nonchè alle disposizioni ed alle istruzioni applicative impartite dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 10. In caso di accertata irregolarità, l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rila-sciato e respinge l'istanza, unitamente alla relativa documentazione, annotando sulla stessa le motivazioni del rigetto, la data e la firma leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolarmente rilasciato unitamente alla eventuale relativa targa, devono essere re-stituiti all'UMC, il quale provvede a distruggerli. 11. All'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 10, l'UMC sospende l'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati fino alla restituzione del documento irregolarmente rilasciato e della eventuale targa. Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità, l'UMC segnala l'accaduto alle com- petenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento e della eventuale targa. Il collegamento telematico è sospeso, per la prima volta, per un periodo pari a trenta giorni naturali e consecutivi e, per la seconda volta, per un periodo pari a novanta giorni naturali e consecutivi. Al verificasi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al collegamento stesso decade. 12. L'UMC che ha provveduto ad abilitare l'impresa di consulenza automobilistica allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si accerta del corretto svolgimento delle attività stesse e dell'osservanza delle prescrizioni previste. In caso di accertate irregolarità, si applicano i periodi di sospensione del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, di cui al comma 11, secondo i criteri e le modalità stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. Art. 9. - Disposizioni finali 1. Con la circolare di cui all'art. 2, comma 6, sono altresì stabilite le modalità e le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative, da parte degli UMC e per il tramite delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, non espressamente disciplinate dal presente decreto e funzionali alla circolazione ovvero alla cessazione della circolazione dei ciclomotori. Roma, 15/05/2006 Il capo dipartimento: Fumero D.M. 15/05/2006 – Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori. |
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